OGGETTO: Camminare fra le rovine
DATA: 31 Maggio 2023
SEZIONE: Politica
FORMATO: Visioni
La nostra epoca è costituita da convinzioni economiche che si assottigliano, da eccezioni politiche che si fanno normalità, e da urgenze giuridiche che diventano regola.
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Colin Crouch, politologo britannico che ha insegnato per molti anni all’Istituto universitario europeo di Firenze, descrive la storia della democrazia come un arco:

«All’inizio i cittadini erano esclusi dalle decisioni politiche. Poi, durante il Novecento, sono riusciti sempre più spesso a determinare i loro destini collettivi attraverso il processo elettorale, dando vita a partiti di massa che rappresentavano gli interessi dei cittadini nei governi. Prosperità economica e benessere dei lavoratori andavano di pari passo. Le imprese riconoscevano dei limiti al loro operato e rispondevano a governi democraticamente legittimati. I mercati erano subordinati alla politica e non il contrario».

Poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, la democrazia ha raggiunto il suo apice in Paesi come gli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ma da allora, secondo Crouch, è cominciato il declino. Questi elementi democratici un po’ alla volta si sono svuotati di senso: le decisioni vere si prendono altrove, e viviamo tra le rovine delle grandi società democratiche del passato. Crouch attribuisce la colpa di tutto questo in parte ai soliti sospetti: a causa della globalizzazione dei mercati, il potere economico è diventato sempre più potente e i governi si sono sempre più indeboliti. 

Ventitré anni dopo la prima pubblicazione di Postdemocrazia abbiamo sotto gli occhi tutti gli elementi per comprendere che le cose non stanno esattamente così, e che il problema non è cosa l’economia ha fatto dello Stato, ma cosa lo Stato ha fatto di sé stesso.

Lo stato di eccezione, ossia quella sospensione dell’ordine giuridico che siamo abituati a considerare una misura provvisoria straordinaria, sta oggi diventando un paradigma normale di governo, che determina in misura crescente la politica sia esterna sia interna agli Stati. Secondo Giorgio Agamben, quando lo stato di eccezione tende a confondersi con la regola, le istituzioni e gli equilibri delle costituzioni democratiche non possono più funzionare, e lo stesso confine tra democrazia e assolutismo tende a cancellarsi.

Se i provvedimenti eccezionali sono il frutto di periodi di crisi politica e, come tali, vanno compresi sul terreno politico e non su quello giuridico-costituzionale, essi vengono a trovarsi nella paradossale situazione di provvedimenti giuridici che non possono essere compresi sul piano del diritto, e lo stato di eccezione si presenta come la forma legale di ciò che non può avere forma legale. Tra gli elementi che rendono difficile la definizione dello stato di eccezione c’è la stretta relazione che esso intrattiene con la guerra civile, l’insurrezione e la resistenza. Il termine, infatti, è comune alla lingua tedesca come Ausnahmezustand (letteralmente stato di necessità), estraneo alle dottrine italiana e francese, che preferiscono parlare di «decreti di urgenza». L’espressione «pieni poteri» si riferisce all’espansione dei poteri governamentali e, in particolare, al conferimento all’esecutivo del potere di emanare decreti aventi forza-di-legge, analogo all’idea di uno stato di natura. Si tratta di una «dittatura costituzionale» che si propone di salvaguardare l’ordine dalle eversioni popolari, e che rimane prigioniera del circolo vizioso per cui le misure eccezionali che servono a difendere la costituzione democratica sono le stesse che conducono alla sua rovina.

Per questo motivo, nel progettare l’attuale costituzione si discusse la possibilità di inserire un articolo che così recitava: «Quando i poteri pubblici violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti della Costituzione, la resistenza all’oppressione è un diritto e un dovere del cittadino»;  la proposta, che riprendeva un suggerimento di Giuseppe Dossetti (uno degli esponenti preminenti dell’area cattolica) incontrò vive opposizioni. Nel corso del dibattito, prevalse l’opinione che fosse impossibile regolare giuridicamente qualcosa che, per sua natura, si sottraeva all’ambito del diritto positivo e l’articolo non fu approvato.

Secondo l’art. 68 della costituzione bismarckiana nel caso in cui la sicurezza pubblica fosse stata minacciata nel territorio del Reich, l’imperatore aveva facoltà di dichiarare una parte di esso in guerra. Successivamente, alla fine della prima guerra mondiale l’Assemblea nazionale, che doveva votare la nuova costituzione, inserì l’art. 48 che consentiva al Reich tedesco di poter sospendere in tutto o in parte i diritti fondamentali al fine di assicurare sicurezza e ordine. In proposito, Schmitt scrisse che: «Nessuna costituzione come quella di Weimar aveva così facilmente legalizzato un colpo di Stato». I governi della Repubblica tedesca fecero un uso continuativo dell’articolo sopracitato, servendosene per imprigionare migliaia di militanti comunisti e per istituire tribunali speciali abilitati a pronunciare condanne alla pena capitale. Secondo Agamben, Hitler non avrebbe probabilmente potuto prendere il potere se il Paese non si fosse trovato da quasi tre anni in regime di dittatura presidenziale.

Riguardo lo stato di eccezione l’Italia ha rappresentato un vero e proprio laboratorio politico-giuridico, nel quale il decreto legge è passato dall’essere uno strumento derogatorio ed eccezionale di produzione normativa, a un’ordinaria fonte di produzione del diritto (Fresa, 1981). Malgrado l’abuso della decretazione d’urgenza da parte dei governi fascisti fosse tale che lo stesso regime sentì la necessità di limitarne nel 1939 la portata, la costituzione repubblicana stabilì con singolare continuità nell’art. 77 che «in casi straordinari di necessità ed urgenza» il governo potesse adottare «provvedimenti provvisori con forza di legge», che dovevano essere presentati il giorno stesso alla Camere e che perdevano efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Da allora la prassi della legislazione governamentale attraverso decreti-legge è diventata in Italia la regola. Non soltanto si è ricorso alla decretazione di urgenza nei momenti di crisi politica – eludendo così il principio costituzionale secondo cui i diritti dei cittadini possono essere limitati solo per legge – ma i decreti-legge costituiscono a tal punto la forma normale di legislazione che essi hanno potuto essere definiti come «disegni di legge rafforzati a urgenza garantita». Ciò significa che il principio democratico della divisione dei poteri è oggi venuto meno e che il potere esecutivo ha di fatto assorbito, almeno in parte, il potere legislativo. Il parlamento non è più l’organo sovrano cui spetta il potere esclusivo di obbligare i cittadini attraverso la legge: esso si limita a ratificare i decreti emanati dal potere esecutivo.

Al dì là delle battaglie contro il potere economico, non bisogna dimenticare che è sempre e comunque la politica a dirigere il corso della nostra esistenza. E poco importa se il burattinaio è il mercato: i fili a cui siamo attaccati sono fatti di un sistema democratico sempre più sottile.

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